4.2. Nel merito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
In particolare, è fondata e assorbente la censura dedotta con il primo motivo.
4.2.1. L’art. 142 comma 1 lettera f) del d. Lgs. n. 42/2004 prevede che “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…) f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. In forza di tale disposizione, sono soggetti a vincolo paesaggistico, non solo “i parchi”, ma anche “; territori di protezione dei parchi”, vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di “aree cuscinetto” , sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata.
4.2.2. Sia i “parchi” che i “territori di protezione dei medesimi” sono individuati nei piani paesaggistici di cui all’art. 143 d. Lgs. 42/2004, i quali, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera c) di tale norma, provvedono a definirne il perimetro, a fornirne adeguata rappresentazione cartografica in scala e a dettare prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di tali aree e la loro valorizzazione.
4.2.3. Nel caso di specie, con delibera della giunta regionale lombarda n. XI/7067 del 10 ottobre 2022, è stata approvata la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo. Tale piano, che ha natura di piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143 d. Lgs. n. 42/2004 – come peraltro precisato nell’art. 2 comma 1 delle relative NTA – individua sia il perimetro del Parco sia quello delle “aree esterne al perimetro del parco dei Comuni facenti parte del Parco”. In relazione a queste ultime, le NTA del Piano dettano alcune “norme di indirizzo” al fine di armonizzare la pianificazione comunale con i valori paesistici sottesi all’istituzione del Parco (art. 9 delle NTA del PTC): vengono in considerazione, sotto tale profilo, le norme di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 9. Nel contempo, peraltro, il comma 7 dell’art. 9 prevede che “Le aree di cui al comma 4 lettera a, individuate nelle tavv. 1 – 2 – 3”, ossia le “aree di interesse ambientale per la rete ecologica”, tra le quali rientra pacificamente quella oggetto del presente giudizio, “sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 comma 1, let f del D.Lgs. 42/2004”.
4.2.4. L’area oggetto del presente giudizio rientra per l’appunto all’interno di tali “Aree esterne” di cui all’art. 9 delle NTA del PTC del Parco (cfr. Tavola 2 del PTC riprodotta dall’Ente Parco all’interno dell”esposto” del 4 ottobre 2023, doc. 9 parte ricorrente), e come tale, alla luce di quanto sopra esposto, è sottoposta a vincolo paesaggistico sia ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera f) d. Lgs. 42/2004, in quanto inclusa all’interno di un territorio “di protezione” del Parco, sia ai sensi dell’art. 9 comma 7 delle NTA del PTC del Parco, che dichiara assoggettate a vincolo paesaggistico le aree di interesse ambientale per la rete ecologica, all’interno delle quali rientra l’area in questione.
4.2.5. Le parti resistenti confondono le norme di indirizzo” di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 9 delle NTA del PTC del Parco con la previsione immediatamente precettiva di cui al comma 7 della stessa norma, secondo la quale le aree di interesse ambientale per la rete ecologica, individuate nelle Tavole 1-2-3, “sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. f del D. Lgs. 42/2004”: previsione, peraltro, meramente applicativa della previsione di rango primario contenuta nell’art. 142 comma 1, let f del d. Lgs. 42/2004, che come detto sottopone a vincolo paesaggistico sia “i parchi” che “i territori di protezione dei parchi”.
4.2.6. Ciò posto, è noto che tutti gli interventi edilizi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 d. Lgs. 42/2004 sono sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 146 del Codice. Tale autorizzazione è rilasciata dalla regione, o da altro ente pubblico dalla stessa delegato, “dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge”, secondo quanto previsto dall’art. 146 comma 5 del Codice. Nello specifico, la Regione Lombardia ha delegato l’esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai comuni, in forza di quanto previsto dall’art. 80 comma 1 della L.R. n. 12/2005.
4.2.7. Peraltro, mentre normalmente il parere del Soprintendente ha natura, non solo obbligatoria, ma anche vincolante, ai sensi degli artt. 146 comma 5 e 143 comma 3 d. Lgs. 42/2004, nel caso specifico degli impianti fotovoltaici trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 22 comma 1 lettera a) del d. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, secondo cui “La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per lespressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
4.2.8. In forza di tale disciplina speciale, l’installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee sottoposte a vincolo paesaggistico è subordinata al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione competente (il Comune, nel caso della regione Lombardia), la quale provvede soltanto dopo aver acquisito – o quanto meno richiesto – il parere della competente Soprintendenza; tale parere è obbligatorio ma non vincolante, sicchè l’amministrazione comunale è tenuta a richiederlo ma può anche disattenderlo, motivando adeguatamente le ragioni del proprio dissenso; nel caso in cui la Soprintendenza non renda il proprio parere nel termine normativamente previsto, l’amministrazione comunale provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
4.2.9. Nel caso di specie, il rilascio dell’autorizzazione impugnata non è stato preceduto dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, né l’amministrazione comunale ha mai richiesto alla Soprintendenza l’espressione del parere di sua competenza; e ciò, alla luce di quanto sopra esposto, vizia irrimediabilmente il procedimento amministrativo e il suo provvedimento conclusivo, dal momento che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è prevista dalla normativa di settore come obbligatorio (anche se non vincolante), sicché esso andava obbligatoriamente richiesto.
4.2.10. La circostanza che il Comune potesse disattendere il parere eventualmente negativo della Soprintendenza, rilasciando comunque l’autorizzazione paesaggistica, non esimeva l’amministrazione comunale dall’obbligo, normativamente previsto, di coinvolgere la Soprintendenza nel procedimento e di ponderare le considerazioni da questa eventualmente formulate, potendo anche disattenderle ma sulla scorta di una motivazione approfondita e circostanziata.
4.2.11. Analogamente, la circostanza – dedotta dalle parti resistenti – che l’impianto di cui si discute soddisfi l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili non elideva l’obbligo dell’amministrazione comunale di comparare tale interesse con quello alla tutela del paesaggio per poi effettuare una valutazione ponderata (e motivata) di entrambi gli interessi.
- Conclusioni.
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere pertanto accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e l’assorbimento di ogni censura residua.
5.2. Resta salva la possibilità per la società controinteressata di sottoporre all’amministrazione comunale un’istanza di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica dell’intervento, impregiudicata peraltro ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti normativi, e in particolare, ogni considerazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico, che dovrà necessariamente essere coinvolta nel relativo procedimento.
5.3. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la complessità e la relativa novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati …
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